Forma Arrerdamenti & C snc di Silvano Guidarelli - UNREGISTERED VERSION

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La Forma Arredamenti & C snc di Silvano Guidarelli è una società che svolge la sua attività in Italia ed è impegnata da anni nell’export in tutta l’Europa dei suoi prodotti e servizi. Si occupa della produzione e della vendita d’arredamento e di attrezzature per ogni tipologia d’attività commerciale e di servizi.

INFORMAZIONI UTILI PER L'ESTERO

1) OPERAZIONI CON PAESI EXTRA U.E.:

Nel caso di acquisti da parte di soggetti residenti all'estero in paesi extra U.E. (SVIZZERA, CROAZIA, NORVEGIA, ALBANIA, MACEDONIA, SERBIA, BOSNIA, MONTENEGRO, UCRAINA, BIELORUSSIA, RUSSIA più tutti gli stati non europei) e per i soggetti residenti a LIVIGNO che intendono portare la merce fuori dal territorio comunitario, si è in presenza di un’esportazione; ciò comporta la non applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Vi sono precise regole da seguire per poter avere quest’agevolazione che non comporta rischi di natura fiscale per chi emette la fattura: innanzitutto la fattura di esportazione deve essere emessa in esenzione I.V.A. in base all'Art. 8; questo tipo di esenzione implica l'espletamento obbligatorio di una pratica doganale da farsi entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura con la presentazione della merce che accompagna il documento originale emesso dal mittente. E' possibile effettuare la pratica doganale direttamente  all'ufficio dogane del valico di confine, ma solamente se la fattura emessa è di importo uguale od inferiore a €. 600,00 ed il trasporto viene effettuato occasionalmente (una sola volta al mese per ogni valico) dal mittente. Queste condizioni sono assolutamente tutte necessarie. Nel caso invece ci si appoggi ad uno spedizioniere doganale, sarà sua cura sbrigare tutte le pratiche per le quali necessita della fattura in 2 esemplari (1 per lo spedizioniere e 1 per il destinatario), e di alcune informazioni supplementari come il numero dei colli, il peso della merce e la targa del mezzo che transita al valico.

E' obbligatorio avere sul mezzo tutta la merce indicata in fattura; nel caso in cui si voglia fare la pratica doganale solo per alcuni articoli della fattura, si dovrà comunicarlo allo spedizioniere prima dell’operazione stessa.

Lo spedizioniere invierà i dati a Roma, all’Agenzia delle Dogane che restituirà la pratica con uno dei seguenti esiti: 1) CA = merce libera da controlli (la merce può essere consegnata senza controlli) 2) CD = controllo documentale (la dogana controllerà la fattura e qualsiasi altro documento necessario) 3) VM = visita merce (la dogana controllerà fisicamente la merce che dovrà coincidere con gli articoli presenti in fattura). Dopo gli eventuali controlli positivi, il trasportatore riceverà un documento DAE di esportazione, questo documento dovrà essere consegnato ai funzionari doganali al momento del transito dal valico (il DAE ha validità 90 gg.). Da questo momento la merce sarà libera di andare in consegna. Successivamente al passaggio, lo spedizioniere doganale riceverà in via telematica una notifica di esportazione "valida come visto uscire" che invierà assieme alla bolla doganale, alla ditta esportatrice.

Questa documentazione è molto importante perché è la prova effettiva dell'uscita della merce dalla Comunità Europea e dovrà essere tenuta in archivio per 10 anni in caso di controlli da parte della Guardia di Finanza; Il non possesso di questa documentazione doganale farà incorrere la ditta esportatrice in sanzioni.  

BLACK-LIST: Nel 2010 la novità introdotta riguarda i cosiddetti "paradisi fiscali" o stati a fiscalità agevolata di cui anche la Svizzera fa parte (così ha deciso la U.E.). Per poter quindi fare operazioni commerciali con la comunità elvetica il cliente deve comunicare, prima di richiedere la fattura di esportazione, il proprio codice fiscale o il numero identificativo (codice I.V.A.) attribuito dall’autorità fiscale competente, se persona fisica va comunicato la denominazione della ditta, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale completo d’indirizzo; se il soggetto è una società, la ragione sociale, la sede legale e/o amministrativa sempre completa d’indirizzo. Inoltre deve rilasciare una dichiarazione, su propria carta intestata, che la propria impresa è soggetta a imposte cantonali e municipali. L'unica nota positiva riguarda che detta dichiarazione deve essere rilasciata una sola volta ed ha validità fino alla chiusura dell’attività stessa.


2) OPERAZIONI CON PAESI DELLA U.E.:

Nel caso che l'acquirente sia un’azienda con sede nella Comunità Europea, la fattura dovrà essere emessa esente I.V.A. art. 41 e l'acquirente potrà richiedere la fattura in esenzione solamente se in possesso della partita iva comunitaria (V.A.T.) che sarà controllata in via telematica dal fornitore al momento dell'acquisto.

In mancanza della partita iva comunitaria non è possibile emettere fattura esente I.V.A. Art. 41 e quindi l'eventuale acquisto dovrà essere fatturato con l'I.V.A. in vigore nel paese di acquisto (per l'Italia ora è il 20%) che sarà poi possibile recuperare nel proprio paese di appartenenza in base alle leggi di ogni stato. Sia l'azienda acquirente che il fornitore dovranno poi provvedere, ognuno nel suo paese di residenza, alla compilazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle vendite sui modelli INTRASTAT dai quali si provvederà al pagamento dell'I.V.A. in base all'aliquota del paese di residenza.

Nel caso infine che l'acquirente dovesse attraversare un paese non appartenente alla U.E. (ad esempio la Svizzera), bisognerà recarsi da uno spedizioniere doganale che predisporrà un documento di transito nel paese extra U.E. (modello T2).

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